Il datore di lavoro non ha più, come in passato, un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.
Con la sentenza n. 8883 del 10.02.2016, la IV sezione penale della Corte Suprema di Cassazione ha stabilito inequivocabilemte come la recente normativa, introdotta dal Testo Unico2008/81, imponga anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e, comunque, di agire con diligenza, prudenza e perizia.
Con la suddetta sentenza la Corte Suprema di Cassazione ha, difatti, ritenuto esente da responsibilità l’imprenditore per le lesioni subite da un proprio lavoratore, precedentemente formato ed addestrato a svolgere quel tipo di lavoro, in seguito alla caduta da un tetto su cui era salito senza utilizzare l’elevatore che gli era stato messo a disposizione.