Con l’ordinanza 31029 del 22 ottobre 2019, pubblicata in data 27 novembre 2019, dopo aver brevemente riepilogato le contrapposte sensibilità maturate negli anni più recenti, la Corte ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento al contenzioso tra ASL ed erogatori privati accreditati nei casi in cui la decisione sui diritti soggettivi dell’erogatore involga anche la valutazione di interessi legittimi.”Se è vero che la disciplina dei controlli anche sull’appropriatezza dei ricoveri spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione e di organizzazione di competenza regionale e non già ad una fase concordata e convenzionale, tuttavia, quando non sia questo atto generale e autoritativo a formare oggetto dell’impugnazione – quale espressione di vigilanza e controllo nei confronti del gestore – riemerge la giurisdizione del giudice ordinario, cui è rimesso il giudizio di congruità dell’attività svolta in concreto dalla struttura sanitaria rispetto ai parametri fissati dall’autorità regionale che si traduce pur sempre nella verifica dell’adempimento delle prestazioni sanitaria cui la struttura è obbligata”.
Rapporto di accreditamento, giurisdizione del Tribunale ordinario: nuovi scenari per il contenzioso con le ASL
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