Il falso in bilancio “valutativo” rimane penalmente rilevante.
A deciderlo sono state le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione che, in seguito ad alcune contrastanti pronuncie della V sezione penale della Corte, erano state chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito: “se, in tema di false comunicazioni sociali, la modifica con cui l’art. 9 della legge 27 maggio 2015, n. 69 ha eliminato nell’art. 2621 c.c. l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, abbia determinato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie”.
La risposta negativa al quesito data dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9186, depositata in data 4 marzo 2016, ha fatto prevalere una interpretazione estensiva della nuova formulazione del reato di falso in bilancio, in base alla quale la locuzione ‘fatti materiali rilevanti’ deve intendersi comprensiva anche degli enunciati valutativi.