Il rapido sviluppo della Gig Economy, ancor più favorito dalla recente emergenza pandemica, ha portato all’attenzione del legislatore e della giurisprudenza l’esigenza di disciplinare e tutelare i lavoratori che operano mediante piattaforme digitali (cd. gig workers).
La sentenza della Corte di Cassazione n. 1663 del 24 gennaio 2020 (sul caso Foodora) e le recentissime ordinanze d’urgenza ex art. 700 c.p.c. dei Giudici del Lavoro di Firenze e Bologna (in materia di dispositivi di sicurezza per l’emergenza Covid 19) hanno affrontato le questioni relative alla natura del rapporto e, di conseguenza, alle tutele spettanti ai fattorini digitali (cd. Riders).
Alla luce delle suindicate pronunce, il rider rimane tecnicamente un lavoratore non subordinato, il cui rapporto di lavoro si svolge nelle forme della co.co.co. etero-organizzata oppure del lavoro autonomo.
Invero, in nessuno dei diversi interventi del legislatore (il Dlgs. 81/2015 e, da ultimo, la Legge n. 128/2019 di conversione del DL 101/2019) vi è un espresso riconoscimento della natura subordinata di tale tipologia di rapporto ma solamente l’estensione di una parte della normativa sul lavoro subordinato: quella relativa a sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita, limiti di orario, ferie e previdenza.
In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Jobs Act) «si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».
Tuttavia, secondo i Giudici tanto di legittimità quanto di merito, le modalità di esecuzione della prestazione dei riders non possono ritenersi organizzate dal committente con riferimento ai tempi di lavoro, poiché la scelta fondamentale in ordine ai tempi di lavoro e di riposo è rimessa all’autonomia del fattorino, il quale la esercita nel momento in cui manifesta la propria disponibilità a lavorare in determinati giorni e orari e non in altri.
Ne consegue che al rapporto di lavoro dei riders non potranno trovare applicazione le tutele relative ai licenziamenti illegittimi, a meno che il lavoratore non riesca a dimostrare in giudizio che la propria prestazione lavorativa venga, di fatto, espletata con le modalità tipiche del lavoro subordinato e, quindi, con il costante assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.