La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 27165 del 2016 ha definito l’ambito della responsabilità penale del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
La figura in questione, secondo la suddetta pronuncia, ha un’autonoma funzione di alta vigilanza per ciò che attiene alla generale configurazione delle lavorazioni ma non le è attribuito il compito di dover controllare, momento per momento, le singole attività lavorative. Tale ultimo controllo è, difatti, demandato alle altre figure operative, quali quella del datore di lavoro, del dirigente o del preposto.