Secondo l’informazione provvisoria n. 15 del 28 aprile 2016 della Corte Suprema di Cassazione, sono da ritenersi consentite le intercettazioni ambientali, mediante l’installazione di un captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, limitatamente ai procedimenti di criminalità organizzata, anche terroristica, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.
La questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite era la seguente: “se anche nei luoghi di privata dimora, pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa, sia consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante personal computer, tablet, smartphone, ecc”.
Intercettazioni ambientali con virus spia legittime nei processi di criminalità organizzata
- Sicurezza sul lavoro: non sussiste l’obbligo di vigilanza assoluta sul lavoratore
- Modello organizzativo 231 obbligatorio per gli enti no profit