Considerata la unitarietà della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (così come del preavviso di fermo) e la circostanza che, con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalle cartelle esattoriali in esso contenute, oltre ad accessori, l’invalidità della notifica anche di una sola delle cartelle sulle quali è fondato l’atto cautelare, non può che invalidarlo nella sua interezza.
In tema di applicazione di misure cautelari da parte dell’Agente della Riscossione, capita frequentemente che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria si riferisca ad una pluralità di cartelle di pagamento, relative a diverse posizioni debitorie, che il contribuente ha contratto negli anni nei confronti di vari Enti impositori.
Del pari, accade sempre più spesso che una o più cartelle tra quelle indicate nel preavviso siano in realtà non più esigibili in quanto pagate, oppure illegittime per vizi di notifica (nullità, inesistenza) o per decorso dei termini di prescrizione; per cui, alla data di emissione dell’atto cautelare, l’Agente della Riscossione è, a ben vedere, già decaduta dal potere di riscuotere.
Ci si domanda, a questo punto, quale valore giuridico mantenga il preavviso di iscrizione ipotecaria qualora la competente Autorità Giudiziaria dichiari l’illegittimità per vizi di notifica, o il venir meno per intervenuto pagamento, di alcune cartelle sulla base delle quali è stata avviata l’azione cautelare e su cui, dunque, si fonda l’atto impugnato.
Sull’argomento si attende ancora una pronuncia della Corte di Cassazione, ma la giurisprudenza di merito ha comunque fornito una risposta chiara ed efficace, indicando il seguente principio di diritto: la nullità, illegittimità o comunque non debenza di una o più cartelle comporta l’invalidità dell’intero atto cautelare atteso che l’atto va considerato unitariamente, anche se con esso è chiesto il pagamento complessivo di più debiti (v. Comm.Trib.Provinciale di Milano, sentenza n. 3958/35/2016; Comm.Trib.Provinciale di Roma, sentenza n. 6699/2/2016; Giud.Pace di Frosinone, sentenza n. 729/2017).
L’atto va, quindi, annullato nella sua interezza se con esso è unitariamente chiesto il pagamento di più cartelle, ma anche solo una di esse è invalida, poiché tutti gli atti presupposti, da esso portati, formano un unicum da non poter scindere.