Tutti i genitori hanno a cuore il futuro dei loro figli e nutrono la convinzione che, una volta diventati adulti, saranno autonomi ed autosufficienti. I genitori di figli affetti da gravi disabilità vivono con la consapevolezza che dovranno prendersi cura di loro per tutta la vita e con l’angoscia di non sapere cosa ne sarà di loro nel momento in cui non ci saranno più o non potranno più farlo.
La Legge n. 112/2016, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, meglio conosciuta come la legge sul “dopo di noi” ed entrata in vigore il 25 giugno del 2016, è stata emanata in attuazione dei principi costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
La citata legge si pone degli obiettivi necessari ed importanti, essendo volta a favorire la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave dopo la scomparsa dei genitori e/o dei familiari che si occupano di loro.
L’art. 1 disciplina le “misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perchè gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, attraverso la presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori”.
Il Legislatore ha previsto una serie di strumenti, sia pubblici (come l’istituzione di un Fondo di assistenza presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di attuare, tra l’altro, “percorsi di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare”) sia privati, nonché importanti agevolazioni fiscali al fine di favorire l’attuazione delle previsioni normative, di seguito meglio specificati:
-
liberalità in denaro o in natura;
-
polizze assicurative;
-
costituzione di trust, strumento mediante il quale il titolare di uno o più beni o diritti li separa dal suo patrimonio e li mette sotto il controllo di una persona (fisica o giuridica) affinchè li amministri nell’interesse di un beneficiario o di un fine specifico;
-
costituzione di vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c., per la realizzazione di interessi “meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità”, per un periodo non superiore a novant’anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria (Legge n. 51/2006);
-
costituzione di fondi speciali (anche a favore di Onlus che operano in prevalenza nel settore della beneficenza) e contratti di affidamento fiduciario: un contratto atipico tramite il quale un soggetto trasferisce ad un altro dei beni o diritti affinchè li gestisca a beneficio di terzi in funzione di uno specifico programma concordato preventivamente dalle parti, prevedendo la figura di un soggetto proposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del fiduciario.
In buona sostanza, tale istituto presenta le medesime caratteristiche del trust, senza dover ricorrere al rinvio alla legge straniera.
Per ottenere le agevolazioni e le esenzioni fiscali, gli strumenti adottati devono presentare i requisiti previsti dalla legge, sia dal punto vista formale sia sostanziale e, nel caso di beni immobili, i singoli Comuni possono stabilire, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria.
Tuttavia, non mancano criticità dovute al fatto che la programmazione degli interventi è di competenza regionale e la quota di finanziamento attribuita a ciascuna Regione viene calcolata in base alla popolazione regionale nella fascia di età 18-64 anni; i Comuni hanno la possibilità di organizzarsi in forma associata a livello di ambiti territoriali, soprattutto per l’individuazione di immobili da adibire a case-famiglia o co-housing per i disabili e le loro famiglie.
Dopo molti anni dall’entrata in vigore della legge n. 104/1992, seppur con molte difficoltà, anche il disabile o chi se ne occupa ha la possibilità di costruire e assicurare il “dopo”, costruendo un progetto che possa conciliare le sue necessità con le aspettative del genitore, personalizzando gli interventi necessari e imprescindibili al rispetto della dignità individuale e familiare in una società che aspiri a definirsi, davvero, civile nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza.